Avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Dettagli della notizia Avviso pubblico Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Gagliole Data: 15 Maggio 2026 Tempo di lettura: Condividi Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Vedi azioni Stampa Ascolta Invia Argomenti Assistenza sociale Residenza Descrizione Il presente avviso di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti. CITTADINI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale; b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di GAGLIOLE; c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla delibera di Giunta Regionale n. 492 del 07/04/2008 ai sensi dell’articolo 20- quinquies comma 2 della LR 16/12/2005 n. 36; d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale con Decreto Settore Urbanistica Paesaggio ed Edilizia residenziale pubblica n. 1 del 16/01/2026 di euro 14.044,00. Per le famiglie monopersonali tale limite è aumentato del 20% cioè sino ad euro 16.852,20. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell’articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza; e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati suindicati. Non si considerano adeguate , ai sensi dell’art. 2 comma 2 della LR 36/2005, alle esigenze del proprio nucleo familiare (come specificato nella domanda), le abitazioni che hanno una superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori: mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona; mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone; mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone; mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone; mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone; mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone; I requisiti suddetti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione. COME SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto e fornito dal Comune, firmata e munita di bollo da € 16,00 , deve contenere ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi ed essere presentata al Comune nei termini indicati dall’avviso, secondo le seguenti modalità: consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; spedita con RACCOMANDATA A/R: per la verifica dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione; spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.gagliole.mc.it : in tale caso la validità di trasmissione è attestata dalla ricevuta di consegna fornita dal gestore di posta elettronica La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dalla vigente normativa in materia (DPR 445/2000). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, completo di DSU riferita a tutti i componenti del nucleo familiare; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, nella quale sono specificate le modalità di sostentamento del nucleo familiare (solo in caso di indicatore ISEE pari a zero); copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell’U.E.; documento di riconoscimento del richiedente; attestazione del datore di lavoro del richiedente in difetto del requisito della residenza nel Comune Solo qualora venga richiesta l’assegnazione dei relativi specifici punteggi, dovranno essere allegati inoltre i documenti appresso elencati: certificato di invalidità civile riportante il grado di invalidità o della situazione di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti; copia provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione) sentenza di separazione giudiziale o divorzio. Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria. Le condizioni oggettive di alloggio improprio, inadeguato e inaccessibile, se richiesti i relativi punteggi, verranno accertate d’ufficio dal Comune alla stregua dei parametri indicati agli artt. 4, 5 e 12, comma 1, lett. B), punto 3 bis del Regolamento sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale popolare. Le condizioni che danno titolo al punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda. I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da organi della P.A., vengono riconosciuti purché l’aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni in sede di osservazioni alla graduatoria provvisoria (art. 15 del Regolamento). Non verranno comunque attribuiti punteggi relativi a situazioni che potevano essere documentate all’atto della domanda. Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente avviso ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA Le domande devono essere presentate, con le modalità previste, entro il termine del 26/06/2026 ore 13.00. RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’Ente si riserva la facoltà di riaprire i termini per una sola volta per la presentazione delle domande qualora il numero di quelle pervenute non sia ritenuto congruo in relazione a quello degli alloggi da assegnare. GRADUATORIA DELLE DOMANDE Alla scadenza dell’avviso il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute entro 90gg dalla data di scadenza fissata dal bando, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento; Per la formazione della successiva graduatoria si avvale di apposita Commissione per l’attribuzione dei relativi punteggi previsti dal regolamento. Il Comune, in fase d’istruttoria delle domande, e la Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell’assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare. La nuova graduatoria definitiva conserva validità per un biennio dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Gli alloggi, che di volta in volta si rendessero disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l’ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare assegnatario, secondo il Regolamento Comunale vigente e la L.R. 36/2005 e s.m.i.. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti norme, nazionali e regionali, in materia di ERP e il vigente Regolamento Comunale. TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs.n.101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali