ALLEGATO “A” COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE PROVINCIA DI ALESSANDRIA Piazza Roma, 7 15056 San Sebastiano Curone (AL) Tel. e Fax 0131/786205 Email: info@comune.sansebastianocurone.al.it BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ABITATIVA AI NUOVI RESIDENTI – ANNUALITÀ 2026. In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/06/2026, il Comune di San Sebastiano Curone emana il presente “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi comunali a sostegno della locazione abitativa ai nuovi residenti – Annualità 2026”, diretto alla locazione di alloggi ubicati nel territorio comunale, presso i quali i richiedenti dovranno assumere la residenza anagrafica e mantenerla per almeno quattro (4) anni. Il Comune, a sostegno della locazione abitativa per i nuovi residenti, mette a disposizione un contributo pari al 50% del canone di affitto mensile, per un importo massimo pari a € 200,00 e per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L’iniziativa comunale si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte a favorire la residenzialità e il contrasto allo spopolamento del territorio. Si evidenzia che la Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali, tra cui crediti d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale nei comuni montani (art. 27), secondo modalità e requisiti stabiliti dalla normativa st atale vigente, e un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono o impiegano lavoratori in smart working nei piccoli comuni montani (art. 26). Tali misure costituiscono un ulteriore strumento di sostegno per i cittadini che intendono stabilire la propria residenza nel territorio. Art. 1 – Oggetto del bando, finalità e localizzazione degli interventi. Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione della prima casa finalizzati a favorire il reinsediamento di popolazione attiva nel Comune di San Sebastiano Curone. Le risorse sono destinate alla concessione di contributi per l’affitto , a canone concordato o canone libero residenziale, di unità abitative ubicate nel territorio del Comune di San Sebastiano Curone, presso le quali i richiedenti dovranno assumere la residenza anagrafica e mantenerla per almeno quattro (4) anni. Art. 2 – Requisiti di ammissione Può presentare domanda un richiedente per ogni nucleo familiare che, alla data di presentazione dell’istanza, soddisfi i seguenti requisiti: • abbia un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 41 anni; • cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i); • non sia residente nel Comune di San Sebastiano Curone alla data del 17/06/2026; • che il nucleo familiare non sia assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; • assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi per morosità incolpevole. Devono sussistere le seguenti condizioni: 1. il richiedente deve essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato o canone libero residenziale (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2), per l’alloggio sito nel comune di San Sebastiano Curone, regolarmente registrato presso l’ Agenzia delle Entrate. Il contratto dovrà avere data di decorrenza successiva al 01/07/2026; 2. il richiedente è tenuto a trasferire la propria residenza anagrafica nell’immobile oggetto del contratto di locazione entro trenta (30) giorni dalla data di stipula del contratto di locazione; 3. il richiedente deve mantenere la residenza nel territorio del Comune di San Sebastiano Curone per almeno quattro (4) anni. Art. 3 -Termini e modalità di presentazione della domanda La domanda di contributo, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di San Sebastiano Curone ( https://www.comune.sansebastianocurone.al.it/it-it/home), dovrà essere presentata con le seguenti modalità: - PEC: sindacosscurone@postecert.it - Email: info@comune.sansebastianocurone.al.it entro le ore 12:00 del 30/11/2026 indicando nell’oggetto: “BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ABITATIVA AI NUOVI RESIDENTI – ANNUALITÀ 2026”. Alla domanda dovrà essere allegata: 1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 2. copia del contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato o canone libero residenziale , per l’alloggio ubicato al nuovo indirizzo di residenza, regolarmente registrato presso l’ Agenzia delle Entrate; 3. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente, avente validità di almeno un anno alla data di presentazione della domanda, se cittadino extra UE; In mancanza degli elementi sostanziali richiesti dal bando, la richiesta non potrà essere ammessa al contributo. Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente predisposta. Il Comune di San Sebastiano Curone non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 4 Istruttoria delle domande 1. Le domande saranno valutate da una Commissione di valutazione appositamente nominata dall’ Amministrazione comunale e saranno collocate in graduatoria sulla base dei requisiti dichiarati dai richiedenti; controlli successivi effettuati dalla stessa Ammin istrazioni comunale sulla documentazione presentata potranno comportare spostamenti in graduatoria, in caso di accertata mancanza dei requisiti predetti. 2. La graduatoria è formata dalla somma dei punti attribuiti secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati: CRITERIO PUNTEGGIO Criterio 1: Composizione nucleo familiare Capo famiglia + coniuge/convivente + 2 figli minori p.ti 4 Capo famiglia + coniuge/convivente + 1 figlio minore p.ti 3 Famiglia monoparentale con almeno un figlio minore a carico p.ti 2 Capo famiglia + coniuge/convivente p.ti 1 Criterio 3: Condizioni socio-economiche Nucleo familiare che risiede in un immobile oggetto di sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero, non motivati da inadempienza contrattuale (per l’attribuzione del punteggio produrre copia conforme della sentenza di sfratto esecutivo o del provvedimento di sgombero) p.ti 2 Nucleo familiare titolare di redditi derivanti esclusivamente da contratti di lavoro precario (per l’attribuzione del punteggio produrre copia conforme del contratto di lavoro) p.ti 2 Reddito annuo I.S.E.E. complessivo del nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando - minore/uguale a Euro 24.000,00 p.ti 4 - superiore a Euro 24.000,00 e minore/uguale a Euro 40.000,00 p.ti 3 - superiore a Euro 40.000,00 p.ti 2 3. Per l’attribuzione del punteggio, le condizioni di cui sopra, devono essere possedute e documentate al momento della presentazione della domanda. 4. A parità di punteggio, vengono privilegiate, nell’ordine decrescente, le seguenti condizioni: - nucleo familiare più numeroso; - collocazione nella fascia di reddito l.S.E.E. inferiore; - data della presentazione della domanda. 5. L’Amministrazione procederà all’assegnazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili. 6. L’Amministrazione comunicherà l’esito dell’istruttoria ai singoli richiedenti. Il provvedimento di non ammissibilità della domanda sarà formalmente comunicato via PEC all’interessato, il quale avrà 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduz ioni e integrazioni; la Commissione si pronuncerà sulle controdeduzioni e integrazioni ricevute entro 30 giorni. Decaduti i termini di cui sopra, la Commissione provvederà a stilare la graduatoria definitiva, comunicandola ai richiedenti. Art. 5 - Determinazione, durata, rendicontazione e liquidazione dei contributi In attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/06/2026, l’ Amministrazione Comunale destina al finanziamento delle domande pervenute con le modalità di cui al successivo art. 3, la somma complessiva massima di € 14.400,00. Il contributo è determinato in misura massima pari ad € 4.800,00 per ciascun beneficiario. Le risorse disponibili consentono il finanziamento di un massimo di n. 3 domande ammissibili. Il contributo sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine della graduatoria approvata. La percentuale di contributo erogato dall’Ente è individuata nel 50% del canone di affitto mensile, comunque per un importo non superiore ad € 200,00 e per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Pertanto, il contributo massimo erogabile ammonta ad Euro quattromilaottocento (4.800,00 pari ad € 200,00 per 24 mesi) a condizione che permangano sempre i requisiti di cui all’art 2, per massimo n. 3 domande ammissibili. Detto contributo verrà erogato annualmente in modo posticipato a seguito della presentazione del modulo di rendicontazione Allegato “C”, corredato di regolari ricevute di pagamento dei canoni di locazione. La documentazione di rendicontazione dovrà perveni re all’Ufficio perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e sarà, presumibilmente, liquidata al termine della fase istruttoria. L’avvenuto pagamento del canone di locazione dovrà essere dimostrato tramite la presentazione di: • ricevute, debitamente compilate e sottoscritte, contenenti in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del locatore; oppure • contabili di bonifici bancari o postali in cui il beneficiario sia il locatore, che indichino nella causale del versamento il periodo di locazione a cui si riferiscono. Art. 6 - Modifica o sospensione del contributo In caso di venuta meno dei requisiti e condizioni definiti all’art. 2, il contributo cessa immediatamente. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare entro 15 giorni all’Ente tali variazioni, e a restituire le eventuali somme già percepite. In assenza di presentazione della documentazione di cui all’art. 2 e all’art. 5 nei termini previsti, l’erogazione del contributo verrà cessato. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Sebastiano Curone la copia del nuovo contratto di locazione a canone concordato o libero regolarmente registrato. Il contributo per il canone di affitto continuerà ad essere erogato, previa verifica della documentazione di cui all’art. 5, nella misura del 50% del nuovo canone mensile e comunque per un importo non superiore a quello precedentemente accordato. Il richiedente non deve avere posizioni debitorie di tipo tributario e non, nei confronti del Comune di San Sebastiano Curone. In tal senso l’elenco delle domande pervenute alla Amministrazione procedente verrà tempestivamente trasmesso al Servizio Finanziario del Comune per le necessarie verifiche del caso. Laddove da tali verifiche dovessero emergere posizioni debitorie la domanda verrà sospesa per un tempo massimo di 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, durante i quali potrà essere regolarizzata la posizione tributaria, anche nei modi concordati con l’ Amministrazione Comunale. Dopo tale periodo le pendenze in oggetto verranno automaticamente compensate. Art. 7 - Riscossione del contributo I beneficiari